Illecito sportivo – art. 30, comma 1, CGS - atto idoneo ad alterare lo svolgimento di una gara- impiego di un mezzo fraudolento per ottenere il rinvio di una gara – produzione di falsi referti attestanti la positività al Covid - costituisce illecito sportivo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, CGS, costituisce atto idoneo ad alterare lo svolgimento di una gara la produzione di falsi referti che danno conto di una patologia che impedisca in termini assoluti ai giocatori di scendere in campo e, visto il numero complessivo dei positivi, impone il rinvio della competizione. Difatti, alterazione dello svolgimento di una gara non è semplicemente l'alterazione del risultato (condotta diversa e già specificamente prevista dalla norma) o delle condizioni in cui la gara è disputata ma anche, e a maggior ragione, l'indebito rinvio della stessa, poiché è noto che il mutamento delle circostanze di tempo in cui una partita è giocata non sono indifferenti rispetto al risultato, in ragione di molteplici fattori fra i quali possono essere citati la presenza e la forma fisica dei calciatori. Se così è, il fine avuto di mira dall'agente, ai fini della configurabilità della fattispecie, è semplicemente quello di alterare lo svolgimento della gara ottenendone il rinvio, senza che abbiano alcun rilievo le ulteriori motivazioni sottostanti alla condotta.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 3/CFA/2021-2022/A

Presidente: Mazzoni

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 30, comma 1, CGS

Articoli

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

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