Illecito sportivo – art. 30, comma 1, CGS - atto idoneo ad alterare lo svolgimento di una gara- impiego di un mezzo fraudolento per ottenere il rinvio di una gara – produzione di falsi referti attestanti la positività al Covid - costituisce illecito sportivo – art. 4, comma 1, CGS - non costituisce semplice inosservanza degli obblighi di lealtà, correttezza e probità

Costituisce illecito sportivo sanzionato ai sensi dell'art. 30, comma 1, CGS e non già semplice inosservanza degli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, CGS, l'impiego di un mezzo fraudolento (nella specie falsi referti attestanti la positività al Covid di alcuni giocatori) per ottenere il rinvio di una gara. Tale ultima disposizione ha carattere generale laddove l'art.30, comma 1, CGS ha carattere specifico e, quindi, ove se ne ravvisino tutti i requisiti, va applicata la norma speciale rispetto a quella generale. Il dato qualificante è rappresentato dalla redazione di atti falsi finalizzata ad ottenere il rinvio della competizione, come a dire che l'alterazione dello svolgimento della gara è stato ottenuto con una condotta che valica i limiti della semplice scorrettezza fino a lambire la rilevanza penale.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 3/CFA/2021-2022/B

Presidente: Mazzoni

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 30, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

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