Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – Ratio
Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare (v., tra le altre, le decisioni n. 108/2020-2021 e 56/2021-2022), la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS, da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 3/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 102 CGS;
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Art. 102 - Reclamo del Presidente federale
1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.