Processo sportivo in genere – principi generali - principio del ne bis in idem – sanzione nei confronti dello stesso soggetto per la medesima condotta sia pure per violazioni diverse - inapplicabilità

In relazione al principio del “ ne bis in idem “ non può farsi applicazione del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione Penale nella sent. della Sezione II n. 26725 del 1 marzo 2013 secondo il quale “ l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso incolpato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso illecitoAllorché non si tratta di valutare lo stesso fatto storico ai fini della prova di un diverso illecito, bensì di sanzionare lo stesso soggetto per la medesima condotta sia pure per rivelare diverse. Peraltro in materia di giustizia sportiva si trovano applicazione, per quanto non direttamente previsto, le norme del codice di procedura civile e quindi il noto principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 40/CFA/2020-2021/A

Presidente: Sica

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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