Tutela medico-sportiva – ratio - certificati di idoneità – rilevanza - utilizzo di atleta privo del certificato idoneativo o munito di un certificato scaduto - violazione di rilevante entità
Le disposizioni di cui all’art. 43 NOIF – secondo cui tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva - sono ispirate al criterio fondamentale della tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. In particolare, il comma 3 impone che gli accertamenti sanitari siano “ripetuti alla scadenza del certificato”, ponendo peraltro in capo alle società una specifica responsabilità per l’eventuale impiego del calciatore inidoneo ovvero privo di valida certificazione. In tale ottica, il conseguimento dell’attestato o il rinnovo del certificato medico non costituisce un adempimento burocratico, atteso che la relativa visita medica è in primis finalizzata alla salvaguardia della integrità fisica dell’atleta. Inoltre l’acquisizione da parte della società di appartenenza della documentazione medica relativa a ciascun atleta è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente l’evoluzione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio anche alla disciplina di rango primario dettata dal D.M. Sanità 15/2/1982 e, in Sicilia, dalla legge regionale n. 36 del 30.12.2000 (ex multis C.F.A. 3^ Sez.- n.005/2016-2017). L’atleta deve pertanto essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività per tutta la durata della stagione sportiva.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 40/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Varrone
Riferimenti normativi: art. 43 NOIF; D.M. Sanità 15/2/1982