Tutela medico-sportiva – ratio - certificati di idoneità – rilevanza - utilizzo di atleta privo del certificato idoneativo o munito di un certificato scaduto - sanzioni da irrogare - determinazione
La sanzione di base che si reputa appropriata per gli atleti che abbiano partecipato a competizioni agonistiche in mancanza del certificato di idoneità fisica è quella di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi – tassativamente – nel campionato di competenza. Per quanto riguarda i presidenti delle società, i quali abbiano consentito o non impedito ai propri atleti di partecipare a competizioni agonistiche ancorché privi dell’idoneità medico-sanitaria, la sanzione minima che si reputa appropriata è – in linea di massima - quella di mesi 6 (sei) di inibizione. Correlativamente, per le società oggettivamente responsabili la ammenda minima va quantificata in linea di massima in euro 600 (seicento) (CFA, SS.UU., nn. 22-23-24 2023-2024).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 40/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Varrone
Riferimenti normativi: art. 43 NOIF