Corte federale di appello – reclamo – ammissibilità – art. 101 CGS

Il reclamo, presentato dal vicepresidente di una società calcistica con rappresentanza della medesima, può essere ammesso anche nella parte in cui chiede l’annullamento della decisione del Tribunale federale territoriale, riferita alla condanna di un’ammenda della società per responsabilità diretta, anche qualora il reclamo non precisi che viene presentato anche per conto della società calcistica. Si può infatti assumere che l’interessato, in ragione della sua qualifica, abbia presentato il reclamo anche per conto della società. Inoltre, l’eventuale accoglimento del reclamo con riguardo alla condanna del Vicepresidente comporterebbe la caducazione della condanna della società, la cui responsabilità non presenta un’autonoma consistenza rispetto alla responsabilità attribuita al Vicepresidente.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 41/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 101 CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Salva in pdf