Dichiarazioni lesive – diritto di critica - tutela della reputazione – criteri adottati dalla Cassazione - sensibilità maggiore e rilievo più intenso nell’ordinamento federale

Circa l’analogia con i criteri adottati dalla Cassazione e i parametri da assumere nel valutare le responsabilità interne all’ordinamento sportivo con riguardo a fatti lesivi della reputazione, la giustizia sportiva ha fatto ampio ricorso alla giurisprudenza della Cassazione per meglio definire i limiti del diritto di critica a fronte di condotte asseritamente diffamatorie ma, al tempo stesso, affermano una sensibilità maggiore e un rilievo più intenso, espressi dall’ordinamento federale. Le disposizioni dell’ordinamento federale non si risolvono in un duplicato delle tutele apprestate dall’ordinamento statuale ma sono dirette ad assicurare un quid pluris riconducibile per l’appunto alla specificità e al rilievo dell’ordinamento sportivo e dei doveri facenti capo agli associati, che giustificano la “valenza molto più intensa” dei canoni posti a presidio della reputazione degli associati e degli organi facenti parti del medesimo ordinamento sportivo (v., a conferma, anche l’art. 111 del CGS, sui rapporti tra giudizio penale e decisioni degli organi di giustizia sportiva). Si tratta delle specificità che connotano l’ordinamento sportivo secondo la ricostruzione fattane anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 49/2011 con riguardo alle diverse forme di giustiziabilità. Sempre con riferimento alla tutela della reputazione e ai limiti propri del diritto di critica, la Corte di Cassazione (Sezione V pen., sent. n. 17259/2020) ha ricordato che: la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata; occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita; non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui (Così Sezione 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione); la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità; il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sezione1, n. 36045 del 13/6/2014, Surano, Rv. 261122).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 41/CFA/2021-2022/D

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 23, comma 1, CGS; art. 14, comma 1, lettera l), CGS;

Articoli

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).
4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di designazione.
5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver cagionato un danno patrimoniale;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all’organizzazione federale;
d) aver agito per motivi futili o abietti;
e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa;
i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;
o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale.
2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.

Salva in pdf