Arbitri e assistenti arbitrali – assistenti arbitrali - dismissione - trasmissione del reclamo alla controparte – mancanza – inammissibilità – principio del contraddittorio - violazione

Va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli assistenti arbitrali controinteressati presenti nella graduatoria finale allorché venga impugnata una  delibera adottata dal Comitato nazionale dell’Associazione italiana Arbitri con la quale, nell’ambito della formazione dei ruoli arbitrali nazionali è stata disposta la dismissione per motivate valutazioni tecniche  dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B. (CFA, SS.UU., n. 59/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 35/2018-2019). Tra i principi cui si ispira il Codice di giustizia sportiva della FIGC vi sono i principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo» (dec. n. 88/CFA/2020-2021). Secondo quanto già affermato dalla CFA in una precedente decisione (dec. n. 66/CFA/2020-2021), “detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio”.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 41/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: Regolamento Organi tecnici dell’A.I.A; art. 44 CGS; art. 111 Cost.

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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