Corte federale d’appello – assistenza del difensore – art. 100, comma 2, CGS - necessità
L’art. 100 del Codice di Giustizia Sportiva, nel disciplinare l’avvio “del procedimento innanzi alla Corte federale d’appello”, dispone al comma 2: “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Tale disposizione va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore), costituisce condizione pregiudiziale di ammissibilità, con la conseguenza che il reclamo proposto in assenza di tale requisito deve ritenersi inammissibile. Proprio in relazione a tale richiamo normativo, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018, nel sancire tale principio di diritto, hanno motivato sul punto ritenendo che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. Peraltro, tale esigenza è accresciuta da una connotazione della Giustizia Sportiva, costituita dalla particolare velocità dell’esaurimento dei procedimenti, che rende più difficoltoso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l’ordinamento sportivo. Concludendo sul punto, si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”. D’altra parte, in ossequio all’art. 44, comma 1, lett. a) del Codice del processo amministrativo, l’assenza di procura speciale nei casi in cui è richiesta l’assistenza tecnica del difensore rende l’impugnazione inammissibile (cfr. Consiglio di Stato sentenze n. 4872/2016, n. 4921/2016, n. 2922/2019). In conclusione, in ragione dei principi generali o comuni del processo, fatti salvi i casi in cui è eccezionalmente ammessa la difesa in proprio, chiunque si rivolga alla Giustizia ha l’obbligo di munirsi di un difensore abilitato: ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 42/CFA/2019-2020/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art.100, comma 2, CGS; art. 44, comma 1, lett. a), CPA
Articoli
Art. 100 - Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello
1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.