Vincolo di giustizia – art. 30 dello Statuto FIGC – presupposti - querela - non c’è obbligo di richiedere l’autorizzazione agli organi federali

Il c.d. “vincolo di giustizia”, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, non sussiste nell’ipotesi in cui l’azione giudiziaria è promossa per fattispecie aventi rilevanza penale. Il vincolo di giustizia è espressione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale rispetto all’ordinamento statale. I rapporti tra i due ordinamenti sono regolati dalla Legge 280/2003 ed, in particolare, dal primo comma dell’art. 1, che dispone che “la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale”, e dal secondo comma del medesimo articolo che chiarisce che “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. Trattasi dunque di un’autonomia limitata perché dal quadro normativo di riferimento emerge una riserva di giurisdizione statale, talora esclusiva, tal’altra concorrente, laddove fatti e situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento sportivo non esauriscono i propri effetti all’interno dello stesso, ma siano altresì produttivi di conseguenze anche nel contesto extra-sportivo, assumendo pertanto rilevanza per l’ordinamento generale. Nell’ambito sportivo, quindi, operano contemporaneamente la giustizia sportiva, preposta alla soluzione delle questioni e al soddisfacimento delle esigenze proprie dell’ordinamento settoriale di riferimento, e la giustizia statale, quale indispensabile garanzia a tutela delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l’attività sportiva abbia rilevanza esterna nell’ordinamento statale. In detto quadro ordinamentale, deve ritenersi che la materia penale esula senz’altro dalla giurisdizione sportiva, priva di potestas iudicandi e, pertanto, non in grado di favorire l’accesso a strumenti idonei a garantire qualsivoglia tutela delle posizioni di diritto soggettivo eventualmente pregiudicate. Più specificatamente, il vincolo di giustizia per poter applicarsi deve presuppore la predisposizione da parte dell’ordinamento sportivo di strumenti alternativi e a livello funzionale omogenei rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale e, detta omogeneità, non sussiste rispetto alla materia penale. Il legislatore ha quindi inteso garantire al tesserato coinvolto in fatti aventi rilevanza penale per l’ordinamento giuridico statale il diritto di richiedere allo Stato di sanzionare penalmente il responsabile di un fatto reato (art. 24 Cost.) e di rivolgersi al giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), che per le fattispecie penali è esclusivamente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Se la materia penale si sottrae alla giurisdizione sportiva, non c’è obbligo di richiedere l’autorizzazione agli Organi Federali per l’esercizio del diritto di querela, in quanto diversamente opinando si avrebbe la violazione dei principi di cui agli art. 24, 25 e 102 della Costituzione. Secondo i principi statuiti dal Collegio di Garanzia nella recente decisione n. 26/20, “la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva non essendo quest’ultima in grado di garantire i diritti e le posizione di diritto soggettivo del soggetto leso” e il vincolo di giustizia “incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, a reati che devono necessariamente richiedere l’intervento esclusivo del Giudice ordinario”, e nei lodi del 16 marzo 2020 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI (in causa Setten c/FIGC) e del 4 ottobre 2010 del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (in causa Guerra c/FIGC). Non si può ritenere che i fatti che costituiscono reati punibili a querela di parte rientrino nell’ambito di operatività del vincolo di giustizia in quanto si tratterebbe di fatti “neutri” per lo Stato. Sia i reati perseguibili a querela che quelli perseguibili d’ufficio hanno infatti ad oggetto la tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico, ciò che li differenza attiene solo alla punibilità, subordinata per i primi alla volontà della persona offesa. Trattasi, dunque, di una distinzione del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione del vincolo di giustizia. La querela, del resto, è un diritto strettamente personale, attribuito alla sola persona offesa, e come tale non può essere subordinato all’autorizzazione di terzi, con il rischio di un potenziale diniego.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 42/CFA/2020-2021/A

Presidente: Sica

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 30 Statuto FIGC;

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