TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO TERRITORIALE – ART. 138, COMMA 2, CGS - CARATTERE SPECIALE E PREVALENTE RISPETTO ALL’ART. 87, COMMA 4, CGS -

La disposizione contenuta nell’art. 138, comma 2, CGS ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella dell’art. 87, comma 4, CGS. L’attribuzione della competenza al Tribunale Federale territoriale riguarda una specifica materia (campionati e altre competizioni organizzate dal Comitato regionale della LND) disposta dal CGS senza alcuna precisazione in ordine alla tipologia di provvedimento adottato, diversamente dal rinvio contenuto dall’art. 87, comma 4 che si riferisce “anche alle delibere adottate dalle componenti federali” (senza alcuna puntualizzazione tipologica sia soggettiva che oggettiva, fondandosi solo sulla morfologia del provvedimento - delibera). Ne consegue l’evidente carattere di specialità della prima disposizione (art. 138, comma 2, CGS), che è certamente norma sulla competenza, rispetto alla seconda (art. 87, comma 4, CGS) che riguarda la “Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso” (ed è quindi norma sul rito). (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 51/2020-2021)

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 42/CFA/2022-2023/C

Presidente: Lipari

Relatore: Baliva

Riferimenti normativi: art. 138, comma 2, CGS; art. 87, comma 4, CGS;

Articoli

1. Le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono giudicate:
a) in primo grado, dal Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali;
b) in secondo grado, dalla Corte sportiva di appello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolato in due sezioni a ciascuna delle quali è preposto un Presidente: una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Trento e una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Bolzano.
4. Le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura federale, nonché le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale, sono giudicate:
a) in primo grado, dal Tribunale federale a livello territoriale;
b) in secondo grado, dalla Corte federale di appello che giudica avverso le decisioni di primo grado del Tribunale federale.

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente della Sezione disciplinare, accertata l’avvenuta notificazione del ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione al ricorrente, ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento della Federazione, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati nonché gli altri eventualmente indicati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.

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