Processo sportivo in genere – termini processuali - fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento - art. 93, comma 1, CGS – superamento del termine di trenta giorni – mancato rispetto di un termine endoprocedimentale – non rileva
È legittima la fissazione dell'udienza del Tribunale federale territoriale oltre i trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento ma nel rispetto al termine di novanta giorni ex art. 93, comma 1, prima parte. Difatti i termini endoprocessuali dettati dall'art. 93 per la fissazione dell'udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma “ svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio ” (CFA, SS.UU. n. 23-2020/2021) . Né, in contrario, può essere dato diversamente al disposto dell'art. 44 CGS. Tale disposizione prevede che la natura perentoria di “ tutti i termini stabilità dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso ”. In proposito, l'art. 54 CGS indicare che “fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 ” per i giudizi disciplinari “ tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo in secondo grado ” . Tale disposizione fissa, senza alcun richiamo ai termini endoprocedimentali, solo i termini per la decisione – essendo sufficiente al riguardo il deposito del dispositivo – in primo e secondo grado. Dal suo canto, l'art. 110 CGS fissa proprio i “ Termini di estinzione del giudizio disciplinare ” chiarendone sin dal titolo la natura perentoria di termini che riguardano esclusivamente i gradi di merito del giudizio disciplinare e non fasi endoprocedimentali.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 43/CFA/2020-2021/A
Presidente: Sica
Relatore: Sica
Riferimenti normativi: art. 93, comma 1, prima parte, CGS; art. 44 CGS; art. 54 CGS; art. 110 CGS;
Articoli
Art. 93 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
Art. 54 - Termini di durata del giudizio
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado.
2. I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente.
Art. 110 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare
1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all’organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il decorso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI, fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.
6. Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnare la dichiarazione di estinzione al Collegio di garanzia dello sport.