Processo sportivo in genere – udienza pubblica – camera di consiglio – deliberazione della decisione - deve tenersi a conclusione della discussione – principio della continuità della camera di consiglio – non è previsto
L’art. 82, comma 4, C.G.S. pone due regole - entrambe funzionali al principio di celerità cui è ispirato il processo sportivo anche per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive - l’una relativa alla pubblicazione del dispositivo all’esito della deliberazione della decisione e l’altra concernente la pubblicazione della decisione entro dieci giorni dall’adozione del dispositivo. Seppure l’articolo non contiene alcun riferimento alla camera di consiglio, la deliberazione della decisione deve avvenire in camera di consiglio e quest’ultima debba tenersi a conclusione della discussione: nessuna specifica disposizione però fissa il principio di necessaria continuità della camera di consiglio e cioè che essa debba iniziare immediatamente dopo la conclusione dell’udienza e terminare senza possibilità di interruzione fino alla deliberazione della sentenza. Le concrete modalità di svolgimento della camera di consiglio rientrano nell’ambito della potestas iudicandi del giudice, essendo funzionali e serventi rispetto alla corretta, adeguata e completa formazione del suo convincimento, che non può in alcun modo essere coartata, condizionata o disciplinata ab externo: quindi nessuna nullità della sentenza può derivare dal fatto che la camera di consiglio, iniziata dopo la conclusione dell’udienza, sia stata interrotta e proseguita nel giorno seguente (allorquando la decisione è stata deliberata e si è proceduto poi alla pubblicazione del dispositivo).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 43/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 82, comma 4, CGS;
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Art. 82 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale
1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio. E' facoltà delle parti essere sentite.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo alla Corte federale di appello.