Processo sportivo in genere - principi generali – principio di chiarezza e sinteticità degli atti – ratio – motivi di reclamo – attività interpretativa del giudice - limiti
I motivi di reclamo, chiari e concisi, hanno la duplice funzione di determinare l’oggetto della controversia, ma al contempo di garantire anche il corretto esercizio di difesa da parte dei controinteressati; l’attività interpretativa del giudice, pur ispirata al principio di leale collaborazione, non può pregiudicare la posizione della parte controinteressata che abbia non irragionevolmente confidato, ai fini dell’esercizio del suo diritto di difesa (tra cui anche quello di non costituirsi in giudizio), sul tenore letterale del vizio rubricato.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 43/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 44, comma 4, CGS; art. 101, comma 3, CGS;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.