Processo sportivo in genere – legittimità del provvedimento – difetto di motivazione - condizioni
La legittimità di un provvedimento impone l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, così che sussiste il difetto di motivazione allorquando non sia possibile ricostruire l’iter logico – giuridico seguito dall’autorità emanante e siano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. L’obbligo motivazionale deve essere peraltro apprezzato non in senso formale, ma funzionale, in relazione al contenuto dispositivo dell’atto e può dirsi assolto con l’indicazione del fatto costitutivo della decisione che ne ha giustificato l’adozione.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 43/CFA/2023-2024/G
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli