Obbligatorietà delle disposizioni – art. 2, comma 2, CGS previgente - art. 4, comma 3, CGS vigente

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS previgente, «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso. La colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 44/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 2 comma 2, CGS previgente, ora art.4, comma 3, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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