Corte federale d’appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione - art. 101, comma 2, CGS – art. 51, comma 1, CGS - decorrenza del termine – dalla comunicazione alle parti e non dalla pubblicazione

Se è vero che l'art. 101, comma 2, CGS prevede che il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in contrasto con quella di cui all'art. 51, comma 3, del medesimo Codice, secondo il quale “ I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all'organo che ha invitato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell'art. 53.”. Da tale combinato normativo, discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all'art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 44/CFA/2020-2021/A

Presidente: Sica

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS; art. 51, comma 3, CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione.
2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.
4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite nel Registro delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 112.

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