Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti
La disposizione di cui all’art. 42, comma 1, del CGS, coerentemente con la finalità che persegue - volta cioè a consentire che il soggetto colpito da sanzione disciplinare definitiva possa riacquistare la capacità perduta ed essere quindi reinserito a pieno titolo nelle attività che gli sono state precluse - prevede che la presentazione dell’istanza di riabilitazione sia subordinata alla sussistenza di un presupposto temporale, fissato in almeno un triennio decorrente dalla data in cui la sanzione è stata scontata o estinta per altra causa; ciò anche nell’intento di stabilire un arco di tempo sufficiente ad apprezzare l’effettivo ravvedimento dell’interessato. Tale disposizione introduce, quindi, una vera e propria “condizione di ammissibilità”, sicché l’inosservanza del suddetto termine triennale impedisce all’organo giudicante di esaminare la richiesta di riabilitazione per carenza di un requisito ineludibile fissato dalla norma codicistica.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 44/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Toscano
Riferimenti normativi: art. 42 CGS;
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.