Corte federale d’appello – divieto dei nova in appello – ratio

Il divieto dei nova in appello preclude alla parte di introdurre nuove domande processuali, connotate da un nuovo (o mutato) petitum ovvero da una nuova (o mutata) causa petendi e, quindi, di domande caratterizzate da una nuova (o mutata) richiesta giudiziale ovvero da nuovi (o mutati) fatti costitutivi della pretesa azionata (Cfr. Sezioni Unite, decisione n. 96/CFA/2021-2022; Sezione I, decisione n. 24/CFA/2021-2022; Sezione II, decisione n. 59/CFA/2020-2021; Sezione I, decisione n. 78/CFA/2020-2021; Sezione IV, decisione n. 0038/CFA/2022-2023).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 44/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, secondo periodo CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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