ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI – NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL’A.I.A. - ART. 28 NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL’AIA-NFOT – ASSISTENTI ARBITRALI - DISMISSIONE - COMMA 3 –ESCLUSIONE DALLA DISMISSIONE – RIGUARDA SOLO I CASI DI IMPEDIMENTO DOVUTI A CONGEDO – CASI DI SOSPENSIONE – NON SI ESTENDE

L’art. 28, comma 3, NFOT, alla lett. b), esclude dalla dismissione, nonostante la posizione raggiunta nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali “in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti”. Alla luce del significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, la disposizione deve interpretarsi nel senso di considerare i soli casi di impedimento dovuti a congedo e non può estendersi a quelli di sospensione, trattandosi di istituti strutturalmente differenti e diversamente disciplinati (v. ad es. art. 2, comma 3, NFOT). D’altronde, se così non fosse, gli assistenti arbitrali colpiti da sospensione verrebbero a godere di una sorta di franchigia, perché sarebbero sottratti alla valutazione tecnica ai fini dell’avvicendamento se, proprio per effetto della sospensione, non avessero potuto svolgere l’attività minima prescritta. Si tratterebbe di una conclusione evidentemente paradossale e lesiva del principio di parità di trattamento, che non può essere consentita.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 45/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 28, comma 3, Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’AIA –NFOT;

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