Violazioni in materia gestionale e economica - controlli delle autorità federali - art. 85 delle N.O.I.F – adempimenti - sistema delle licenze nazionali – diversità funzionale
Il C.U. n. 248/A del 26.6.2020 in quanto rivolto a disciplinare contenuti, termini e modalità degli adempimenti richiesti ai fini dell’iscrizione al campionato successivo, va tenuto distinto rispetto a quanto richiesto in termini di vigilanza continuativa e informativa periodica. Le due dimensioni costituiscono profili distinti e paralleli sui quali questa Corte Federale si è espressa (decisione n. 26/2020-2021), evidenziando che “va rimarcata la diversità funzionale degli adempimenti derivanti ai sensi dell’art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche”, da un lato, “dal Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto specificamente in grado di attestare il possesso di requisiti fondamentali di idoneità (per quel che interessa in questa sede, sotto il versante economico-finanziario) delle società che chiedano l’iscrizione al Campionato per la stagione successiva. Appare chiaro il distinto contesto, cui corrispondono finalità certamente omogenee, ma non identiche, nel senso indicato, e relativi esiti sanzionatori diversi.”. In attuazione di tanto, questa Corte Federale ha altresì espressamente sancito che “Certamente le società iscritte a campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini e modalità stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolarità della manifestazione, che impongono attente verifiche sulla stabilità economica e finanziaria dei partecipanti, non disponibili o manipolabili dalle parti, anche quanto al rispetto dei termini fissati dalla disciplina federale.”. Ne consegue che, in mancanza di eventuali disposizioni dell’organo federale investito della potestà regolatoria in materia, in grado di specificare espressamente la fungibilità degli adempimenti e dei termini connessi ai due distinti fini sopra indicati, ovvero di risolvere in radice un eventuale conflitto di più disposizioni incidenti sul medesimo contesto, risulta impropria e non corretta la pretesa di utilizzare termini e scadenze fissati nell’ambito del procedimento finalizzato a verificare il regolare possesso dei requisiti per l’iscrizione ad uno dei Campionati della stagione successiva, con quanto invece stabilito dall’ordinamento sportivo per verificare, nel continuo, la regolare gestione economico finanziaria. In difetto di alcuna disposizione normativa che consenta di militare in tal senso, non è possibile assumere che il termine (con scadenza successiva) fissato nell’ambito degli adempimenti stabiliti in seno al Sistema delle Licenze Nazionali costituisca anche automaticamente proroga o modifica di quello (con scadenza anteriore) previsto al diverso fine sopra indicato. Accanto alla segnalata diversità funzionale degli adempimenti e delle connesse verifiche richieste ai fini della vigilanza continuativa ovvero in funzione della iscrizione al campionato della stagione successiva, sussistono anche argomenti formali nella formulazione delle disposizioni in argomento che militano complessivamente nel senso predetto. Il C.U. n. 227/A con il quale sono state fissate le scadenze per provvedere agli adempimenti, infatti, espressamente prevede che “sia opportuno individuare una scadenza intermedia, prima di quella che verrà fissata dal Sistema delle Licenze Nazionali, che imponga alle società professionistiche il pagamento delle mensilità nette di marzo, aprile e maggio 2020 e quelle precedenti, ove non ancora assolte”. Pertanto, una consapevole ed esplicita riaffermazione dell’esistenza di due binari paralleli per l’esecuzione degli adempimenti in parola, tanto da motivare espressamente sulla opportunità di non giungere a sovrapposizioni dei relativi termini, o comunque a scadenze non adeguatamente distanziate. Con il C.U. n. 248/A, di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali, invocato come preteso differimento dei termini stabiliti anche nel precedente C.U. n. 227/A, non si fa mai menzione all’assorbimento anche delle scadenze stabilite nella prospettiva della vigilanza continuativa, piuttosto avendo cura di ribadire costantemente che adempimenti e relativi termini ivi indicati sono da intendere “per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2020/2021”, finalità unica in relazione alla quale le società “devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi”. Manca, in tale contesto, qualsiasi previsione espressa che invece possa lasciare intendere una pretesa volontà normativa di valorizzare tali adempimenti anche in funzione dell’altra finalità di cui si è detto, così superando quanto a chiare lettere ribadito con il C.U. n. 227/A sopra citato.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 46/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi
Riferimenti normativi: art. 85 NOIF; C.U. n. 248/A del 26.6.2020; C.U. n. 227/A;