Tesseramenti - revoca del tesseramento – retroattività – mancata inclusione dei casi di doppio tesseramento - ratio
Secondo l’art. 42, lettera a), delle NOIF la retroattività della revoca a far data dal giorno del tesseramento va disposta in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3, senza ricomprendervi la fattispecie di cui al comma 4. La mancata inclusione dei casi (effettivi) di “doppio tesseramento” tra le ipotesi di retroattività della revoca si spiega in quanto è lo stesso comma 4 dell’art. 40, al secondo periodo, a risolvere l’antinomia tra eventuali tesseramenti plurimi, considerando valida la richiesta depositata o pervenuta prima e privando conseguentemente ipso iure di efficacia quella o quelle successive, senza necessità di un provvedimento di “revoca”.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 46/CFA/2021-2022/A
Presidente: Lipari
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 42, lett. a) NOIF; art. 40, commi 1, 2, 3 e 4 NOIF;