ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI – NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI AIA-NFOT - ARBITRI - ART. 22 - DISMISSIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA
Il provvedimento di dismissione va ricondotto a una spiccata discrezionalità tecnica, gli atti espressione della quale sono insindacabili (Collegio di garanzia dello sport, Sez. un., decisione n. 25 del 2 aprile 2019; Corte fed. app., Sez. un., decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71/2018-2019 del 1° febbraio 2019) o, tutt’al più, sono sindacabili - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi-limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza, palese illogicità (Corte fed. app., Sez. un., decisione n. 96/2021-2022). Il corretto esercizio di tale discrezionalità tecnica neppure richiede la predeterminazione e la comunicazione dei criteri di giudizio (Collegio di garanzia dello sport, Sez. un., decisione n. 25/2019).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 46/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 22, Norme di funzionamento degli Organi Tecnici AIA-NFOT;