Tribunale federale nazionale – Tribunale federale territoriale – appartenenti all’AIA – competenza – è competente il Tribunale federale nazionale
Il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra l’art.62 del nuovo regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 C.G.S. va individuato non nella relazione gerarchica tra le due fonti, ma in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (art.62 del nuovo regolamento AIA, lex posterior derogat priori), ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva (CFA, Sezioni Unite, Decisione n.0009/CFA-2023-2024). Va affermata, pertanto, la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA, rilevando, al contempo, alla luce dell’ampiezza e della puntualità delle previsioni di cui all’art.42 del Regolamento AIA, in punto di comportamenti che possono assumere rilevanza disciplinare l’oggettiva difficoltà di rinvenire condotte riconducibili ad una residuale area di competenza, in ambito disciplinare, dei Tribunali federali territoriali (CFA, Sezioni Unite, Decisione n.0009/CFA-2023-2024).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 46/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Raiola
Riferimenti normativi: art. 62 e 42 Regolamento AIA; art. 84 e 92 CGS