Processo sportivo in genere – Consulenza tecnica – art. 59 CGS - falsità di un atto – querela di falso – competenza del giudice ordinario

È inammissibile il disconoscimento della firma e la richiesta di verificazione da attuarsi con i poteri istruttori della Corte ai sensi dell’art. 59 CGS allorché venga contestata la falsità di un atto, quale il mandato difensivo autenticato, che rientra tra gli atti fidefacienti fino a querela di falso. E ciò in base al rilievo che la querela di falso si propone in via principale con atto di citazione al giudice competente, ossia al Tribunale civile che ha in materia competenza funzionale e inderogabile giusta il disposto dell’art. 225 CPC Spetta infatti al giudice ordinario, “cui è devoluta in via esclusiva la cognizione della falsità di un documento (artt. 9 e 221 CPC) verificare la legittimazione e l’interesse ad agire di chi propone querela di falso, ponendosi detti accertamenti quali necessari presupposti della pronuncia di merito (Cass. SS.UU n. 4479/1988)”. Al riguardo non rileva il richiamo ai commi 6^ e 7^ che fanno riferimento al fatto che gli organi di giustizia sportiva conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, per la ragione che la falsità della firma non è tecnicamente una questione pregiudiziale o incidentale che la corte sportiva può definire in virtù del richiamo alle norme invocate, ma l’oggetto di una questione principale che deve essere decisa con effetto di giudicato nella sua propria sede, vale a dire quella di cui agli artt. 221 e 225 CPC come dimostra il comma 7 dello stesso art. 111 che esclude ogni sospensione del giudizio disciplinare, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta dinanzi all’A.G. Rileva, al contrario, il comma 5 dello stesso articolo 111 che testualmente prevede che “In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione”. Ne è riprova, ancorchè indiretta, anche il disposto dell’art. 77 del codice del processo amministrativo che recita: “Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente”. E ciò in presenza di una norma analoga all’art. 111 CGS (art. 8 CPA d.lgs.104/2010) che assegna al giudice amministrativo il potere di decidere, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale e tuttavia riserva all’autorità giudiziaria ordinaria tra le altre questioni concernenti lo status e la capacità delle persone, la risoluzione dell’incidente di falso.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 47/CFA/2019-2020/C

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 59 CGS ; art. 9 CPC; art. 221 CPC; art. 225 CPC; art. 111 CGS; art. 77 CPA; art. 8 CPA

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1. L'organo giudicante, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.
2. Il parere del consulente tecnico è trasmesso all’organo giudicante e alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il Presidente del collegio, qualora particolari circostanze lo richiedano, può abbreviare tale termine. Il termine non può essere inferiore a cinque giorni.
3. Nei procedimenti dinanzi ai Giudici sportivi, il consulente tecnico trasmette il parere all’organo giudicante ed alle parti fino a due giorni prima dell'udienza o della data fissata per la adozione della decisione.
4. Le parti possono richiedere di avvalersi di consulenza tecnica di parte. Il relativo parere deve essere depositato nei termini previsti dai commi 2 e 3.

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato.
5. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.

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