Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - presidenti delle A.S.D. – regole di comportamento
In forza della clausola generale della lealtà sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, i Presidenti delle A.S.D., proprio per il ruolo di rappresentanti di un’intera compagine sportiva e della relativa tifoseria, sono tenuti a improntare tutte le proprie esternazioni (scritte e verbali), relativamente alle competizioni sportive (disputate o ancora da disputare), alla massima sobrietà ed equilibrio, dovendo astenersi da qualunque affermazione potenzialmente idonea a denigrare l’avversario o, peggio, a istigare comportamenti violenti e antisportivi.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 47/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Coppari
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.