Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - presidenti delle A.S.D. – regole di comportamento

In forza della clausola generale della lealtà sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, i Presidenti delle A.S.D., proprio per il ruolo di rappresentanti di un’intera compagine sportiva e della relativa tifoseria, sono tenuti a improntare tutte le proprie esternazioni (scritte e verbali), relativamente alle competizioni sportive (disputate o ancora da disputare), alla massima sobrietà ed equilibrio, dovendo astenersi da qualunque affermazione potenzialmente idonea a denigrare l’avversario o, peggio, a istigare comportamenti violenti e antisportivi.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 47/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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