Compensi, premi ed indennità – art. 94 NOIF - Calciatore dilettante - art. 43 Regolamento LND

Art. 94, comma 1, lett. a) delle NOIF dispone che sono vietati “a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”; l'art. 43 Regolamento LND: “... 2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme...”. Secondo tali disposizioni il calciatore dilettante non può sostenere spese da porre a carico della società sportiva né percepire in quella forma alcun tipo di compenso atto a snaturare il carattere dilettantistico dell’attività svolta. Ciò non esclude il fatto che la società dilettantistica possa mettere a disposizione del giocatore taluni benefit ovvero a fornire vitto o tessere per utilizzare i servizi pubblici ma non di erogare denaro nella forma di rimborso spese e ancor meno di rimborso spese forfettario. A differenza del calcio professionale il dilettantismo presuppone infatti che ogni elemento mercenario legato all’attività sportiva non deve avere ingresso nel settore dell’attività dilettantistica, né sotto forma di compensi o premi, ne sotto forma di rimborso spese, posto che ambedue gli esborsi di denaro si prestano ad assicurare quella locupletazione economica che le norme federali, per costante interpretazione, vogliono impedire e che quei movimenti di denaro possono all’evidenza dissimulare.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 48/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 94, comma 1, lett. a), NOIF; art. 43 Regolamento LND

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