Processo sportivo in genere - Termini perentorietà – Codice previgente – non erano perentori

La consolidata giurisprudenza di questa Corte, confortata anche da una pronuncia del Collegio di garanzia del CONI (25/2017), ha reiteratamente affermato (ex multis: CFA, SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102-2016/2017; CFA, Sezione IV, n. 140/2016-2017 e, da ultimo, CFA SS.UU. sent. 30/2019), che i termini previsti nel CGS previgente non possono considerarsi perentori. Diversamente si deve ritenere con riferimento al codice attualmente in vigore (cfr. CFA, SS.UU. decisioni 23/2020 e 32/2020).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 48/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Salva in pdf