Mezzi di prova – intercettazioni telefoniche - accusa in danno di terza persona - possono costituire prova piena – il contenuto deve essere attentamente valutato

È jus receptum, tanto per l’ordinamento sportivo, quanto per la giurisprudenza penale di legittimità (a far tempo da Cass. Sezione quinta, sent. n. 13614/2001 fino a Cass. SS. UU. sent. n. 22471/2015) che le conversazioni intercettate, quando si risolvano in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non sono equiparabili alla chiamata in correità (e dunque non necessitano di riscontro esterno), ma possono costituire prova piena del coinvolgimento del soggetto citato. Tuttavia tale contenuto deve essere attentamente valutato sul piano logico e letto nell’intero contesto delle emergenze di indagine.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 48/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 57 CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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