Processo sportivo in genere – corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado – è questione rilevabile d’ufficio

E’ principio processuale fondamentale che ogni decisione debba essere resa nel contraddittorio delle parti e cioè che queste ultime siano effettivamente poste in grado di rappresentare adeguatamente al giudice le proprie ragioni, formulando domande ed eccezioni, controdeducendo e replicando alle richieste e alle tesi avversarie. Ciò vale anche per il processo sportivo che, secondo la puntuale previsione del comma 1 dell’art. 44 CGS, “attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. La verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e cioè che la domanda giudiziale sia stata ritualmente portata a conoscenza della parte avversa, che quest’ultima abbia potuto effettivamente ed adeguatamente svolgere le proprie difese e che, per quanto riguardo lo svolgimento del processo, le parti siano state ritualmente e correttamente informate del giorno (e dell’ora) in cui esso si sarebbe svolto, costituisce questione rilevabile d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di presupposto processuale cioè di una condizione di validità del processo.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 48/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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