Corte federale d’appello – omessa notifica al controinteressato - inammissibilità del reclamo

Il secondo comma dell'art. 101 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., dispone che “il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”. Pertanto, è inammissibile il reclamo depositato senza la prova dell’avvenuta notifica ai ricorrenti in primo grado.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 49/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 101 CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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