Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – avviso della conclusione delle indagini – art. 123 CGS – art. 123, comma 2, CGS - facoltà di prenderne visione ed estrarne copia – termine inferiore a 5 giorni – non è nullo
Non è nulla la comunicazione di conclusione delle indagini, allorché sia stato attribuito il termine di 3 giorni, anziché di 5 giorni, come previsto dall’art. 123, comma 2, CGS, per chiedere ed estrarre copia dei documenti. La concessione di un termine inferiore a quello previsto al fine di estrazione di copia degli atti non appare di per sé idoneo a ledere il diritto di difesa del reclamato. Si tratta di un termine a tutela della parte che, intanto può presentare un rilievo ai fini della validità dell’atto, qualora la parte alleghi e provi di essere stata lesa in una delle sue prerogative funzionalmente legate al rispetto del termine. (Nel caso di specie parte reclamata si è limitata a fare generico riferimento alla lesione del diritto di difesa, ma non ha descritto o indicato se da tale violazione sia effettivamente derivata una lesione delle sue prerogative; impossibilità di chiedere copia di un documento o di estrarne copia).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 49/CFA/2020-2021/A
Presidente: Sica
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: art. 123 CGS;
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Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini
1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.