Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - esercizio dell’azione disciplinare – atto di deferimento – contenuto - art. 125, comma 4, CGS

In base all’art. 125, comma 4, CGS nell’atto di deferimento devono essere descritti i fatti che si assumono accaduti, devono essere enunciate le norme che si assumono violate, devono essere indicate le fonti di prova acquisite e deve essere formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 49/CFA/2020-2021/B

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 125, comma 4, CGS;

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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