Processo sportivo in genere – termini processuali – termini ordinatori e termini perentori - art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria dei termini salvo diversa disposizione – ratio – art. 54 CGS – termini di durata del giudizio – mancato rispetto di un termine endoprocessuale – art. 93 CGS - mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza e di suo svolgimento che non abbia inciso sullo svolgimento dell’intero giudizio – violazione dei termini – non rileva - termini preordinati ad assicu

Le sezioni unite della Corte federale d’Appello, con la decisione n. 23 del 28.9.2020, con specifico riferimento ai termini interni del procedimento sanzionatorio, hanno precisato che “Sarebbe dunque stridente con la ratio sottesa sia alla previsione dei complessivi termini di durata previsti dal citato articolo 54, sia della stessa previsione contenuta nell’articolo 44, ritenere che derivino conseguenze estintive dell’intero giudizio in un caso in cui il mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza e di suo svolgimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento (celerissimo) dell’intero giudizio. Si tratta, del resto, di un termine il cui mancato rispetto non altera nemmeno l’equilibrio tra le parti, dal momento che esso si dispiega per l’appunto in egual modo nei confronti di entrambe”. Inoltre “La fissazione dell’udienza l’undicesimo giorno anziché il decimo e il suo svolgimento il trentatreesimo giorno anziché il trentesimo cessano di avere un autonomo rilievo nel momento in cui il termine e l’interesse superiori sono, come nel caso di specie, comunque rispettati. Risulterebbe dunque contrario alla ratio che ispira la riforma del CGS quella di fare da ciò derivare la drastica conseguenza della estinzione del giudizio, che si risolve sempre in un diniego di giustizia. E’ proprio la ricordata ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l’effettività della tutela, che conduce a svolgere riflessioni ulteriori rispetto al dato formale e letterale della disposizione, e che impone all’interprete di indagare caso per caso se considerare il termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare”. A giudizio delle sezioni unite, in particolare, vi sono termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore. Nel sistema delineato dal CGS, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio. Le sezioni unite hanno quindi precisato che “E’ proprio tale “sistema di preclusioni procedimentali... a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” che non viene in rilievo nel caso in esame, dal momento che la violazione dei termini di cui all’articolo 93, comma 1, prima parte, non altera in alcun modo l’equilibrio tra le parti processuali e si tratta comunque di termini preordinati strumentalmente ad assicurare un termine superiore, quello della durata del giudizio, che è stato qui largamente rispettato (con una durata pari a un terzo di quella massima consentita). Non v’è dubbio, infatti, come già accennato, che taluni termini, per loro natura, non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare”.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 49/CFA/2020-2021/E

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS; art. 38, comma 6, CGS previgente; art. 54 CGS; art. 93, comma 1, CGS;

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