Corte sportiva di appello a livello territoriale - art. 76, comma 2, CGS – reclamo – termine – art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria

Ai sensi dell’art. 76, comma 2, il reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali “deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.” Ai sensi del successivo comma 5, terzo periodo, “Nel caso di richiesta di documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”. L’art. 52 CGS, dedicato alla disciplina generale del computo dei termini nel processo sportivo, espressamente prevede: “1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.”. Al riguardo, ha natura perentoria il termine per la proposizione del ricorso avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. In tal senso depone la univoca previsione dell’art. 44, comma 6, CGS: “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.”. Coerentemente, lo stesso esito si rinviene ai sensi dell’art. 76, comma 3, secondo periodo, CGS: “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.”. Ma tale conclusione risulta indefettibile anche in considerazione della funzione del termine in oggetto, volto a disciplinare le scansioni dell’attività processuale, rispetto alle quali è evidente che l’equilibrato contemperamento tra la esigenza di stabilità delle decisioni assunte e la ricorribilità delle medesime, si traduce nella necessità che l’impugnabilità delle medesime decisioni sia assoggettata ad un regime univocamente definito, secondo fasi, tempi e modalità non liberamente gestibili ed espandibili ad opera delle parti, bensì stabilito normativamente, con un correlato sistema di preclusioni procedimentali a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 50/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Caputi

Riferimenti normativi: art. 76, comma 2, CGS; art. 76, comma 5, secondo periodo, CGS; art. 52 CGS; art. 44, comma 6, CGS; art. 76, comma 3, secondo periodo CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*

 

*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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