Corte sportiva di appello a livello territoriale - art. 76, comma 5, CGS – reclamo - termine di 5 giorni – modalità di computo – art. 52 CGS - proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo

Il termine di impugnazione di cui all’art. 76, comma 5, CGS non sfugge ai criteri computazionali dettati in via generale ai sensi dell’art. 52 CGS. Il quale il carattere “speciale” di un termine (quale sarebbe quello rilevante nel caso in oggetto, ex art. 76, comma 5, CGS) non lo rende immune dai canoni generali in materia di computo dei termini di cui all’art. 52 dello stesso CGS. La circostanza che l’ordinamento preveda un termine ad hoc per la proposizione di uno dei gravami espressamente previsti non ne consegna automaticamente la relativa disciplina ad un contesto che possa legittimamente pretendersi del tutto alieno dal rispetto dei principi generali in materia. Indipendentemente da ogni ipotesi di ricostruzione della relazione tra le disposizioni citate in termini di rapporto di genere a specie, nell’attuale ordinamento processuale sportivo la disciplina delineata dall’art. 52 CGS non incontra alcuna altra previsione effettivamente in rapporto di genere a specie, né è mai smentita da altra disposizione specifica; e certamente non risulta smentita o derogata dalle disposizioni volte a regolare la proposizione dell’impugnazione avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. Da un lato, infatti, l’art. 52 citato detta i criteri generali (e quindi per definizione comunemente applicabili in ogni fattispecie) per il computo dei termini; dall’altra, l’art. 76, comma 5, dello stesso CGS fissa la durata del termine per la proposizione dell’impugnazione innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale. Ma è di tutta evidenza che tale ultimo termine non potrà che computarsi sulla base dei criteri (per l’appunto, generali) fissati dall’art. 52 citato. Ciò, per lo meno, in assenza di specifica disposizione che espressamente sottragga tale incombenza al criterio computazionale citato. Eventualità non sussiste nel caso di specie. Il che è conseguenza del riconoscimento secondo il quale non sussiste rapporto di genere a specie tra disposizioni volte a regolare, in questo modo, fattispecie che restano prive di elementi comuni. È vero, infatti, che il rapporto di specialità presuppone che una norma, in quanto speciale, possa definirsi tale solo in quanto presenti tutti gli elementi di un’altra, per l’appunto generale, ma con almeno un elemento in più. Potrà altresì darsi l’eventualità di disposizioni diverse che contengano tutte un nucleo di elementi comuni, ma altresì ciascuna elementi specifici e generici rispetto ai corrispondenti elementi dell’altra. Ma al di là di tali rapporti, non si può più parlare legittimamente di rapporto di genere a specie, bensì semplicemente di fattispecie diverse. Ed è agevole comprenderlo prestando attenzione agli ipotetici effetti: può configurarsi effettivamente specialità, infatti, solo se, ipotizzando la mancanza della disposizione che si assume speciale, comunque la fattispecie regolata rientrerebbe sotto la previsione della disposizione che si assume generale. Ma nel caso in esame si è del tutto al di fuori di questa configurazione: basti pensare che, ipotizzando l’assenza della disposizione che prevede un termine ad hoc per la proposizione del ricorso avverso le decisioni del giudice sportivo territoriale, non si vede che rilievo diretto potrebbe assumere l’art. 52 CGS. E questo per la assorbente ragione per la quale le due disposizioni in esame non disciplinano la medesima fattispecie, seppure in un rapporto di genere a specie, bensì si rivolgono a profili ed ambiti autonomi e ciascuno differente dall’altro. Così che aver previsto un termine di cinque giorni per l’impugnazione delle decisioni del giudice sportivo a livello territoriale non può certo legittimare la conclusione in virtù della quale quel termine di cinque giorni possa essere poi computato senza applicazione dei criteri omogenei (e in questo senso “generali”) previsti per l’intero ordinamento processuale sportivo. Né può essere taciuto che, non certo casualmente, la stessa collocazione sistematica dell’art. 52 CGS in seno al Capo IV della Parte II, testimonia la valenza trasversale dei criteri che nella stessa disposizione sono dettati, al pari degli altri profili fondanti la disciplina del processo sportivo che nel medesimo contesto sistematico trovano la loro collocazione e regolamentazione per tutto quanto non espressamente – ed eventualmente – derogato volta a volta. In alternativa ove mai si volesse seguire la tesi opposta coerentemente si sarebbe costretti altresì ad interrogarsi sull’applicabilità degli altri criteri generali (tali in quanto comuni e di trasversale applicazione) adottati per il computo dei termini, nella disposizione già citata. Con la conseguenza paradossale che si potrebbe persino dubitare, per esempio, dell’esclusione del giorno iniziale, o degli altri principi fissati parimenti. È evidente che si tratta di un esito che si risolverebbe in una conseguenza di debole fondatezza sistematica e tale da rendere del tutto ingovernabile l’intero apparato processuale, proprio in quanto necessariamente scandito sul rispetto di termini, e pertanto dei relativi criteri computazionali definiti a monte. La proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo costituisce principio affermato per il processo civile (art. 155, quarto comma, CPC), la cui estensione anche al processo amministrativo avviene in virtù del rinvio di cui all’art. 39, c. 1, CPA ove opera non solo per i termini legali ma anche per quelli fissati dal giudice (art. 52, c. 3 CPA). E, analogamente, nel caso di termini che si computano a ritroso, la scadenza viene anticipata al giorno antecedente non festivo, recependo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cass. 12.12.2003, n. 19041; Cons. St. 31.5.2011, n. 3252). Si tratta di applicazione coerente dei medesimi principi per le diverse tipologie di processo al punto tale che risulterebbe certamente distonico e di ardua ragionevolezza escluderlo solo il processo sportivo, che, invece, in virtù del nuovo codice di giustizia sportiva, è “adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale” (art. 3, c. 1 CGS), e destinato proprio ad attuare i comuni “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo“, valorizzandosi la cooperazione dei giudici e delle parti ”per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale” (ai sensi dell’art. 44, commi 1 e 2, CGS). Si tratta, in definitiva, di un quadro normativo che, valorizzando l’autonomia dell’ordinamento sportivo, delinea il sistema della giustizia sportiva in termini di intima coerenza con i principi generali del giusto e ordinato processo, senza per questo traumaticamente (e, in verità, incomprensibilmente) abdicare ad una regola univoca, consolidata, comune e condivisa di computo dei termini all’interno di ogni processo.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 50/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Caputi

Riferimenti normativi: art. 76, comma 2, CGS; art. 76, comma 5, secondo periodo, CGS; art. 52 CGS; art. 155, comma 4, CPC; art. 39, comma 1, CPA.; art. 3, comma 1, CGS; art. 44, commi 1 e 2, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*

 

*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

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