Illecito sportivo - obbligo di denuncia – artt. 30 CGS – distinzione - conoscenza dell’attività illecita posta in essere da terzi e coinvolgimento attivo nell’esecuzione della condotta antiregolamentare – semplice conoscenza dell’azione commessa e della sua antigiuridicità rimanendone estraneo

Il discrimen fra la fattispecie di illecito sportivo e quella di omessa denuncia va ravvisato nel fatto che la prima risulta integrata nel caso in cui ricorra un comportamento “volto ad alterare il risultato della gara”, mentre per la seconda è sufficiente che un soggetto venga “a conoscenza dell’azione commessa e della sua antigiuridicità”, pur rimanendone estraneo. Qualora, dunque, un soggetto sia a conoscenza dell’attività illecita posta in essere da terzi e sia attivamente coinvolto nell’esecuzione della condotta antiregolamentare, è configurabile l’illecito sportivo e non l’illecito di omessa denuncia (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 dicembre 2017, n. 93). Invece, qualora un soggetto, senza rendersi partecipe dell’illecito o dell’illecito progettato, sia soltanto venuto a conoscenza di esso, è obbligato alla denuncia e, in caso di omissione, soggiace ad una pena più lieve rispetto all’autore dell’illecito.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 50/CFA/2021-2022/A

Presidente: Lipari

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 30 CGS;

Articoli

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

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