Illecito sportivo - obbligo di denuncia – artt. 30, comma 7, CGS –- meri sospetti vaghi ed indeterminati – non è causa di responsabilità per omessa denuncia – la notizia deve avere ad oggetto un fatto preciso, determinato e circostanziato

È consolidato il principio per cui il presupposto della responsabilità non possa essere costituito unicamente dalla presenza di meri sospetti vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali, mentre, invece, integra la violazione anche solo la probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere (in ambito federale, C.U. n. 75/TFN 2016/2017, conf., C.U. n. 8/CDN del 22 luglio 2013). Invero, il Collegio di Garanzia (decisione n. 45/2019) ha affermato che, pur essendo configurabile l’illecito anche ove la notizia sia stata appresa de relato, è in ogni caso necessario che la notizia stessa abbia ad oggetto un fatto preciso, determinato e circostanziato: colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato. (Collegio di Garanzia dello Sport n. 71/2021) (In applicazione del principio di diritto enucleato dal Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui “colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato”, il Collegio ha ritenuto che dalla mera percezione dell’anomalia della conversazione non possono essere desunti elementi sufficienti per affermare che vi fosse una piena consapevolezza della antigiuridicità di quanto prospettato)

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 50/CFA/2021-2022/B

Presidente: Lipari

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 30, comma 7, CGS;

Articoli

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

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