Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura – risoluzione dell’accordo – deferimento della società – determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola il giudice – applicazione della sanzione base - incremento di un terzo della sanzione base – non ha fondamento normativo – valutazione in relazione alla specifica fattispecie

Nel caso in cui sia intervenuto tra Procura federale e incolpato un accordo ai sensi dell’art. 126 CGS ma la società abbia omesso di provvedere al pagamento dell’ammenda - con conseguente automatica risoluzione dell’accordo - e il Procuratore abbia deferito la società, il Tribunale non è vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo procedere a una autonoma valutazione di congruità. Una volta acclarata la gravità della violazione e l’inesistenza di particolari attenuanti o esimenti a favore della società, ragioni di effettività e afflittività della pena impongono di applicare di norma e quale minimo la sanzione base individuata come ordinaria all’atto del patteggiamento. L’incremento dell’importo dell’ammenda di almeno un terzo, al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che comporta una complessa duplicazione di attività amministrativa e disciplinare, non ha una espressa base normativa (CFA n. 3/2023-2024) e pertanto la sanzione – secondo i principi generali – va determinata di caso in caso in ragione della gravità della violazione e di tutti gli elementi della fattispecie. (Fattispecie in cui la Corte ha comunque maggiorato l’ammenda di un terzo in quanto tale maggiorazione era risultata necessaria per sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di patteggiamento – ha omesso, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento di un onere, certo non oltremodo gravoso o insostenibile nemmeno per una compagine dilettantistica).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 50/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 126 CGS

Articoli

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.
4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.
5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione.
6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

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