Illecito sportivo – natura – artt. 30 e 39 CGS - fattispecie di pura condotta a forma libera e a consumazione anticipata – sussistenza – differenza dalla condotta antisportiva

L’illecito sportivo, che tutela il bene giuridico “ultraindividuale” della lealtà e correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche, è fattispecie “di attentato”, di pura condotta, in cui la soglia della punibilità è anticipata al compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato della competizione, ovvero a provocare indebite modifiche nella classifica; ne consegue che esso si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il compimento di atti idonei, inequivocamente diretti al conseguimento degli scopi di cui sopra. Inoltre, trattandosi di fattispecie causalmente orientata (ovvero a forma libera), la sua integrazione non dipende dal compimento di azioni di gioco in sé vietate, né puntualmente descritte dalla norma, la quale si limita a tipizzare il mero profilo causale della condotta stessa. L’illecito sportivo, per altro, si distingue dal comportamento antisportivo perché è connotato da dolo specifico, in quanto l’agente deve avere operato, non solo con coscienza e volontà, ma al precipuo scopo di conseguire le finalità descritte dalla norma, laddove il comportamento antisportivo si esaurisce in condotte violative di generici doveri di lealtà, correttezza e probità, che ben possono essere tenuti anche in assenza di ulteriore, specifico, illecito obiettivo.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 51/CFA/2019-2020/C

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 30 CGS; art. 39 CGS

Articoli

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate.
2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato.
3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.

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