Tribunale federale a livello territoriale – art. 92 CGS – competenza sulle altre materie previste da norme federali - art. 138, comma 2, CGS – rapporto di compatibilità

L’art. 92 CGS, rubricato “competenza e composizione del Tribunale Federale a livello territoriale”, non costituisce disposizione autolimitativa della competenza del Tribunale Federale territoriale, per espressa previsione contenuta nell’inciso finale dell’art.1 lett. a) che ne estende la portata “alle altre materie previste da norme federali”: non potendosi dubitare che lo stesso CGS della FIGC costituisca norma federale, altre disposizioni ivi contenute non possono che valere quali norme integrative del rinvio contenuto nell’art. 92 CGS. Ne deriva che il rapporto tra questa disposizione e l’art. 138, comma 2 CGS, a mente del quale “il Tribunale Federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale” non è di alternatività, ma di piena compatibilità. Diversamente opinando (e cioè ritenendo che l’elencazione delle competenze del Tribunale Federale Territoriale siano tassonomicamente indicate nell’art. 92) si finirebbe per rendere del tutto inutile ed incomprensibile la disposizione dell’art. 138 CGS sopra richiamata, che ha carattere di specialità come dimostra la sua collocazione nel Titolo VII del Codice, destinato proprio a regolare la disciplina sportiva in ambito regionale della LND.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 51/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Cardarelli

Riferimenti normativi: art. 92 CGS; art. 138 CGS;

Articoli

1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

1. Le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono giudicate:
a) in primo grado, dal Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali;
b) in secondo grado, dalla Corte sportiva di appello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolato in due sezioni a ciascuna delle quali è preposto un Presidente: una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Trento e una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Bolzano.
4. Le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura federale, nonché le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale, sono giudicate:
a) in primo grado, dal Tribunale federale a livello territoriale;
b) in secondo grado, dalla Corte federale di appello che giudica avverso le decisioni di primo grado del Tribunale federale.

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