Tribunale federale a livello territoriale – art. 138, comma 2, CGS - carattere speciale e prevalente rispetto all’art. 87, comma 4, CGS -
La disposizione contenuta nell’art. 138, comma 2, CGS ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella dell’art. 87, comma 4, CGS. L’attribuzione della competenza al Tribunale Federale territoriale riguarda una specifica materia (campionati e altre competizioni organizzate dal Comitato regionale della LND) disposta dal CGS senza alcuna precisazione in ordine alla tipologia di provvedimento adottato, diversamente dal rinvio contenuto dall’art. 87, comma 4 che si riferisce “anche alle delibere adottate dalle componenti federali” (senza alcuna puntualizzazione tipologica sia soggettiva che oggettiva, fondandosi solo sulla morfologia del provvedimento - delibera). Ne consegue l’evidente carattere di specialità della prima disposizione (art. 138, comma 2, CGS), che è certamente norma sulla competenza, rispetto alla seconda (art. 87, comma 4, CGS) che riguarda la “Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso” (ed è quindi norma sul rito).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 51/CFA/2020-2021/C
Presidente: Torsello
Relatore: Cardarelli
Riferimenti normativi: art. 138, comma 2, CGS; art. 87, comma 4, CGS;
Articoli
Art. 138 - Giudice competente e gradi di giudizio
1. Le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono giudicate:
a) in primo grado, dal Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali;
b) in secondo grado, dalla Corte sportiva di appello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolato in due sezioni a ciascuna delle quali è preposto un Presidente: una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Trento e una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Bolzano.
4. Le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura federale, nonché le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale, sono giudicate:
a) in primo grado, dal Tribunale federale a livello territoriale;
b) in secondo grado, dalla Corte federale di appello che giudica avverso le decisioni di primo grado del Tribunale federale.
Art. 87 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso
1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente della Sezione disciplinare, accertata l’avvenuta notificazione del ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione al ricorrente, ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento della Federazione, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati nonché gli altri eventualmente indicati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.