Corte federale d’appello – revocazione e revisione - art. 63 CGS - revisione – termini entro i quali proporre la richiesta – sussistenza - esclusione.

A differenza dalla richiesta di revocazione, che deve essere proposta entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti, la richiesta di revisione è ammessa senza limiti di tempo, sempre che ricorrano (alternativamente o cumulativamente) le circostanze previste dall’ordinamento sportivo (la Corte ha chiarito che il principio di diritto sopra enunciato si deduce, oltre che dalla lettera dell’art. 63 CGS vigente, dall’origine dei due istituti: gli artt. 391-bis e ter, nonché gli artt. 395 ss. del codice di procedura civile per la revocazione; gli artt. 629 ss. del codice di procedura penale per la revisione).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 51/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 63, CGS;

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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