COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - ART. 53, COMMA 5, LETT. A), N. 2, CGS – COMUNICAZIONE ALL'INDIRIZZO PEC DELLA SOCIETÀ DELL'ULTIMO TESSERAMENTO - NON È ASSIMILABILE ALLA NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO AI SENSI DELL’ART. 141 CPC – RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – NECESSITÀ - RIMESSIONE IN TERMINI

Le decisioni della Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 66 e 67 del 21.2.2022 non hanno ritenuto statuire che la notifica non effettivamente consegnata potesse comunque considerarsi di per sé perfezionata per effetto della domiciliazione prevista dall’art. 53, comma 1, C.G.S.. Le SS.UU. hanno precisato che proprio l’art. 53, comma 5, lett. a), n. 1) introduce una modalità di comunicazione che “non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima” (così in particolare CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022). Ancora, le medesime SS.UU. hanno poi aggiunto che “occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione”. Semmai è “necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione”. La conseguenza di simili statuizioni non è il perfezionamento di una notifica non concretamente eseguita, bensì il diverso istituto della rimessione in termini ex art. 50, comma 5, C.G.S.. Per questo, nel caso trattato dalla CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022 si statuiva che avendo la Procura Federale “fatto tutto ciò che era in suo dovere fare”, doveva trovare applicazione l’ulteriore “principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20)” con la conseguenza di impedire la violazione del termine decadenziale di cui all’art. 123, comma 1, C.G.S. e, all’opposto, di consentire che la comunicazione trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società portasse all’accoglimento di una istanza di rimessione in termini presentata dalla Procura Federale (con autorizzazione, se del caso, ad una notificazione con ogni mezzo anche in deroga all’art. 53, comma 1, C.G.S.). Le decisioni CFA SS.UU., dec. nn. 66 e 67 del 21.2.2022, non portavano alle conclusioni di considerare perfezionata una notifica non effettiva. Esse avevano lo scopo di trovare un corretto punto di equilibrio che consentisse, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa, di assicurare “la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti” (cfr. ancora CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022; nello stesso senso, sia pure in ambito di non tesserati, si veda ancor più di recente la decisione del Tribunale federale 0088/TFNSD-2022-2023 del 24.11.2022) (nella specie la Corte ha ritenuto nullo il deferimento nei confronti di colui che non aveva ricevuto alcuna comunicazione in quanto già al momento dell’avvio del procedimento risultava inserito nell’organigramma di una nuova società sportiva e la Procura federale non aveva utilizzato l’anagrafe federale in cui sono censiti tutti i tesserati FIGC; e ciò pur potendosi ammettere in favore della Procura Federale una generale difficoltà di lettura dell’art. 53 CGS. sia in riferimento agli effetti della domiciliazione ivi richiesta, sia in riferimento al rapporto tra il 3 e il 4 comma di detta disposizione).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 51/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS; art. 50, comma 5, CGS; art. 141 CPC;

Articoli

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
a) per le persone fisiche:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;
b) per le società:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;
2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.

1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

Salva in pdf