Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - art. 4, comma 2, CGS - caratteri – non tassatività
Secondo la costante giurisprudenza (cfr. Corte Federale di Appello, Sezione I, decisione n. 0024/CFA/2021-2022; nello stesso senso cfr. anche Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, decisione n. 0146/CFA/2020-2021) deve essere riconosciuto un carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto all’illecito conosciuto in altri ambiti e ordinamenti, a partire dal diritto penale. Tali specialità e peculiarità si riverberano sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Quanto al primo, non può essere invocato il principio di tassatività e determinatezza proprio del sistema penale, volto a riconoscere la sussistenza di un illecito in presenza di una fattispecie normativa nettamente delineata nei suoi tratti principali e specifici. Al contrario, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare un analogo criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale che impone i richiamati obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione. Questa Corte Federale ha già avuto modo di precisare gli specifici contorni che presenta l’illecito sportivo. La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria (CFA, Sezioni Unite, decisione n. 12/CFA/2021-2022).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 53/CFA/2021-2022/C
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 4 CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.