Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 4 CGS - violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità – false dichiarazioni nel corso di un giudizio arbitrale – concorso determinante del difensore di fiducia – attenuanti generiche – sussistenza - conseguenze – fattispecie.
Costituisce violazione dell’art. 4, primo comma del CGS la condotta di un tecnico che, in sede di giudizio arbitrale, abbia sostenuto, tramite il suo avvocato, di non aver incassato un assegno, risultato invece da lui effettivamente incassato; tuttavia il fatto che l’illecito sia stato posto in essere con la partecipazione del difensore di fiducia, ovvero nell’ambito di un rapporto professionale in cui la parte è portata a fare affidamento sulla competenza ed esperienza del proprio legale, costituisce un’attenuante sotto il profilo della piena percezione del disvalore della condotta, che determina una minore intensità del dolo e giustifica un più mite trattamento sanzionatorio.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 54/CFA/2019-2020/B
Presidente: Sica
Relatore: Sclafani
Riferimenti normativi: art. 4 CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.