Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – Ratio -

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare (decisione n. 108 dell’1 giugno 2021) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. L’istituto è destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 54/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Atelli

Riferimenti normativi: art. 102 CGS;

Articoli

1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.

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