Pres. Torsello. Est. Sferrazza Corte federale d’appello – cognizione – art. 106, comma 1, CGS - motivi del reclamo - in genere – riesame dell’intero merito – esclusione – domande o eccezioni proposte per la prima volta – esclusione – questioni rilevabili di ufficio – ammissibilità

Il giudizio della Corte federale d’appello sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale non ha natura di novum judicium, ma è limitato al controllo della decisione impugnata, secondo la logica tendenziale della revisio prioris instantiae; ne consegue, da un lato, che il giudice di secondo grado non deve procedere al riesame dell'intero merito della controversia, né, a maggior ragione, deve pronunziarsi su domande nuove o eccezioni sollevate per la prima volta in grado di appello (a meno che esse non siano rilevabili d’ufficio), dall’altro, che il difensore dell’incolpato può certamente modificare la linea difensiva seguita innanzi al Tribunale, adattandola alle emergenze processuali del grado di appello, ma non può, in tal modo, proporre ulteriori censure non denunciate tempestivamente.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 55/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 106, comma 1, CGS;

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

Salva in pdf