Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – contestazione degli addebiti - requisiti - art. 125, comma 4 - enunciazione del fatto – mancata indicazione degli articoli violati - rilevanza – esclusione – condizioni.

La chiara indicazione - nel suo nucleo materiale - della condotta addebitata, in uno con la formale manifestazione della volontà di far derivare da essa l'eventuale responsabilità disciplinare dell’incolpato, costituiscono elementi necessari e sufficienti ai fini della contestazione dell’accusa; ciò che rileva, infatti, è la compiuta descrizione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non l'indicazione degli articoli che si assumono violati, a meno che, dalla mancata o inesatta indicazione della norma, derivi incertezza sul contenuto dell’addebito, tale da compromettere il diritto di difesa

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 55/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art 125, comma 4, CGS;

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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